{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-123_1996-10-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10759&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be2b07259187ea724915a576d2019cda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.10.1996 16.1996.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:45", "Checksum": "dc11bb312894b65ae429483f28f800b8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.10.1996 16.1996.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 ottobre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nil decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 agosto 1996 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta\ndal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo\ngiudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 19 agosto 1996 l’ing. __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’483.- oltre accessori;\nche con fax 30 settembre 1996, data per la quale era stato indetto il contraddittorio, il legale dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione da parte di “una terza persona”;\nche con decreto 30 settembre 1996 il pretore ha stralciato la causa dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto, addebitando al convenuto il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto decreto, postulandone\nl’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver violato le disposizioni di legge che regolano il carico delle spese processuali in caso di desistenza della parte istante;\nche con osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;\nche in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);\nche in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;\nche qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);\nche nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- il giudizio pretorile (limitatamente al dispositivo no. 2) appare come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e deve pertanto essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;\nche un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;\nche, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 __________ è accolto.\nDi conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato e sostituito dal seguente:\n2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.\nII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’ing. __________ rifonderà al ricorrente fr. 70.- a titolo di indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}