CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 settembre __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.-- b) spese fr. 50.-- fr. 300.-- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria