Infatti, a prescindere dal fatto di sapere a chi appartenga la firma apposta su questi documenti, ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in discussione non è necessario un accordo scritto ma basta uno scambio di volontà reciproche e concordanti, che può anche essere manifestato in modo tacito o per atti concludenti (art. 1 CO). 6. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili secondo la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: