Nulla giova a sostegno della tesi del convenuto il fatto che i bollettini di consegna della merce (doc. A e B) non siano stati dallo stesso sottoscritti. Infatti, a prescindere dal fatto di sapere a chi appartenga la firma apposta su questi documenti, ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in discussione non è necessario un accordo scritto ma basta uno scambio di volontà reciproche e concordanti, che può anche essere manifestato in modo tacito o per atti concludenti (art. 1 CO). 6.