{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-122_1997-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10757&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e0a7c9efcb8b199af31391e5ab703b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.04.1997 16.1996.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:05", "Checksum": "981367e148116be8c0b262f3a9c9027b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.04.1997 16.1996.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dallo Studio Legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’230.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di ottobre 1992 __________, ditta che si occupa del commercio di bevande alcoliche, ha fornito alla discoteca “__________” di __________ merce per un valore di fr. 5’230.-. Poichè le relative fatture emesse il 19 ottobre 1992 (doc. A e B) sono rimaste insolute, la venditrice ne ha chiesto il pagamento con la presente azione giudiziaria, promossa nei confronti di __________, ossia della persona con la quale il contratto di vendita e fornitura di bevande alcoliche sarebbe stato concluso.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, non avendo egli ordinato la merce controversa, peraltro destinata a un locale notturno gestito dalla __________ e del quale egli non è proprietario contrariamente a quanto preteso da controparte. Egli ha ammesso per contro di disporre di una procura per poter agire in nome e per conto della società menzionata.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’acco-glimento dell’istanza respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. A mente del primo giudice questi si è infatti comportato in modo tale da lasciar intendere che egli agisse in qualità di proprietario della discoteca alla quale erano destinate le bevande alcoliche, tant’è che ha ordinato personalmente la merce.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al perfezionamento di un contratto di compravendita tra lo stesso e l'istante, e ciò nonostante quest'ultima abbia chiaramente ammesso che la merce era destinata a un locale pubblico del quale egli non è proprietario né in altro modo responsabile.\nCon osservazioni 23 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. La legittimazione passiva costituisce un presupposto di diritto sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona.\nContrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la sua legittimazione passiva, vedendo in quest’ultimo il partner contrattuale dell'istante nell'ambito della compravendita controversa, non è arbitraria poichè trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie.\nDalle stesse è infatti emerso:\nche in occasione del loro primo incontro avvenuto presso __________, il convenuto si è presentato all’istante quale proprietario della discoteca __________ di __________ alla quale la merce era destinata (cfr. risposta no. 9 teste __________);\nche la merce è stata ordinata dal convenuto durante un incontro avvenuto con un rappresentante di parte istante e un responsabile della discoteca, incontro che ha avuto luogo presso la discoteca medesima (cfr. risposta no. 7 e 9 teste __________ e teste __________);\nche pertanto nessun elemento fattuale poteva indurre l’istante a ritenere che __________ agiva per conto di terzi.\nD’altra parte, a queste risultanze il convenuto si limita a contrapporre la propria versione dei fatti, senza apportare validi elementi atti a dimostrare che egli non ha preso parte alle trattative con l’istante, in particolare che la merce sarebbe stata ordinata da terzi oppure che egli avrebbe agito in qualità di rappresentante di __________, società che gestisce la discoteca “__________ ”."}