La contestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva; né può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti del 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito un intervento correttivo nell’impresa. Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze istruttorie. 7.