comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il committente ha sostanziato il difetto, ossia la presenza sul pavimento di una patina bianca e di impronte di scarpe, manifestando nel contempo la sua intenzione di non pagare la mercede sino ad eliminazione del difetto.