3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa formulata dall’istante non rientra endlla defintioe della donoituidid dei difetti nmabeid in un’azioen di risrcaiemtno danni per non corretto admepiemnto del contratto. Infatti, l’istante non contesta la corretta esecuzione dell’appalto da parte della convenuta, ossia il risultato del lavoro di pulizia come tale, bensì il fatto per quest’ultima di avergli cagionato dei danni eseguendo la pulizia. Trattasi quindi di un’azione per risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO e non di un provela di notifica di dieftti.