La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto, nonchè ogni sua responsabilità per i segni riscontrati sui vetri. Dal canto suo la convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale l’importo di fr. 1’300.- pari alle sue prestazioni. 2. Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.