{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-121_1997-04-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10755&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "525685921efe38b783a869daa7543795"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:42", "Checksum": "4ad2f11a5af14bdfea3d2dac524f9c7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nLa\ncontestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva;\nné può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti\ndel 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito\nun intervento correttivo nell’impresa.\nStando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta\nviolazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze\nistruttorie.\n7. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).\n8. Anche alla luce di questi motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di cassazione invocato, deve quindi essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto\n2. Le spese del presente\ngiudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}