{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-121_1997-04-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10755&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "525685921efe38b783a869daa7543795"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:42", "Checksum": "4ad2f11a5af14bdfea3d2dac524f9c7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).\nL’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.). Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e descriverli.\nPer quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).\n6. Controverso nella fattispecie è in particolare il fatto di sapere se il termine di tre giorni inei, dopo ilq aule la ditta appaltraaice dichciar edoin nonpU accettare rec<lmanetauoe, sonai vovnicleoenat e0 entramebei le partoi, in aprioele do erl’istanae\nOram, il soslo fattq epe quetsise’uleimi di vaer sottoscreieooe non significa ancora acecttatuoeope di quetso termienm, estrsemnaenente brebe piure coisnuedreeimdaniol tipo fornita e la possibilité di verificarne immediatamente il risultato.\nNelc ontratto di appelatole aprto possono aputtuore uin teremein entro il q7aoe dve eavvenirte al notiodca del eifetteiSeconod dottrina e gisusieoe i teremein di nofiti dei fidettdimoipeer afoenite e ualora Nel caso di specie, al ricevimento della fattura 16 ottobre 1991 (doc. B) il convenuto ha inviato all’istante un fax il 24 ottobre 1991 (doc. C) comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il committente ha sostanziato il difetto, ossia la presenza sul pavimento di una patina bianca e di impronte di scarpe, manifestando nel contempo la sua intenzione di non pagare la mercede sino ad eliminazione del difetto.\nA seguito di questa lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30 novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione.\nQuesto secondo intervento dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di pulizia è pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso di specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________).\nIn considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la presenza del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste __________).\n"}