{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-121_1997-04-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10755&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "525685921efe38b783a869daa7543795"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:42", "Checksum": "4ad2f11a5af14bdfea3d2dac524f9c7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nla\nsentenza 23 agosto 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella\ncausa civile inappellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dallo Studio Legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’280.- a titolo di riscarcimento danni, domanda che il primo giudice ha respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale della convenuta e tendente al pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 16 dicembre 1993 l’impresa di pulizia __________, così incaricata da __________, ha eseguito i lavori di pulizia nella sua nuova casa di abitazione a __________, tra i quali la pulizia di tutti i vetri.\nCon scritto 22 dicembre 1993, facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20 dicembre, __________ ha espresso a __________. il proprio disappunto circa la pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai delle finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei vetri che, a seguito dell’intervento della ditta, sono stati graffiati su tutta lo loro superficie e su\npartoale so dei danni cagionati durante l’esecuzione dei lavori di pulizia e più precisamente la striatura dei vetri.\nNel contempo il committente si è rifiutato di onorare la fattura di controparte.\nCon istanza 18 luglio 1994 __________ ha quindi convenuto in causa __________. al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito, ossia al valore dei vetri danneggiati e per la riparazione dei quali si impone la loro sostituzione.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto, nonchè ogni sua responsabilità per i segni riscontrati sui vetri. Dal canto suo la convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale l’importo di fr. 1’300.- pari alle sue prestazioni.\n2. Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della notifica dei difetti, rietenuto che non gli può essere opposto il termine di 3 giorni in quanto non pattuito contrattualmente.\nCon osservazioni 14 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa formulata dall’istante non rientra endlla defintioe della donoituidid dei difetti nmabeid in un’azioen di risrcaiemtno danni per non corretto admepiemnto del contratto.\nInfatti, l’istante non contesta la corretta esecuzione dell’appalto da parte della convenuta, ossia il risultato del lavoro di pulizia come tale, bensì il fatto per quest’ultima di avergli cagionato dei danni eseguendo la pulizia.\nTrattasi quindi di un’azione per risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO e non di un provela di notifica di dieftti.\nossia suatenno conetsat e enon rinetprobelamtica che oppone leparri non è qtanto qtaella relativa alla tempstiva oggetto di controversia in concreto non\nControversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente riferendosi al termine di tre giorni contenuto"}