| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, | | segretaria: | Petralli, vicecancelliera | sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 presentato da | | __________ patr. dall’avv. __________ | | | | Contro | | la sentenza 23 agosto 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 nei confronti di | | __________ patr. dallo Studio Legale __________ | con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’280.- a titolo di riscarcimento danni, domanda che il primo giudice ha respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale della convenuta e tendente al pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Il 16 dicembre 1993 l’impresa di pulizia __________, così incaricata da __________, ha eseguito i lavori di pulizia nella sua nuova casa di abitazione a __________, tra i quali la pulizia di tutti i vetri. Con scritto 22 dicembre 1993, facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20 dicembre, __________ ha espresso a __________. il proprio disappunto circa la pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai delle finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei vetri che, a seguito dell’intervento della ditta, sono stati graffiati su tutta lo loro superficie e su partoale so dei danni cagionati durante l’esecuzione dei lavori di pulizia e più precisamente la striatura dei vetri. Nel contempo il committente si è rifiutato di onorare la fattura di controparte. Con istanza 18 luglio 1994 __________ ha quindi convenuto in causa __________. al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito, ossia al valore dei vetri danneggiati e per la riparazione dei quali si impone la loro sostituzione. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto, nonchè ogni sua responsabilità per i segni riscontrati sui vetri. Dal canto suo la convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale l’importo di fr. 1’300.- pari alle sue prestazioni. 2. Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della notifica dei difetti, rietenuto che non gli può essere opposto il termine di 3 giorni in quanto non pattuito contrattualmente. Con osservazioni 14 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa formulata dall’istante non rientra endlla defintioe della donoituidid dei difetti nmabeid in un’azioen di risrcaiemtno danni per non corretto admepiemnto del contratto. Infatti, l’istante non contesta la corretta esecuzione dell’appalto da parte della convenuta, ossia il risultato del lavoro di pulizia come tale, bensì il fatto per quest’ultima di avergli cagionato dei danni eseguendo la pulizia. Trattasi quindi di un’azione per risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO e non di un provela di notifica di dieftti. ossia suatenno conetsat e enon rinetprobelamtica che oppone leparri non è qtanto qtaella relativa alla tempstiva oggetto di controversia in concreto non Controversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente riferendosi al termine di tre giorni contenuto Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA). L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.). Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e descriverli. Per quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130). 6. Controverso nella fattispecie è in particolare il fatto di sapere se il termine di tre giorni inei, dopo ilq aule la ditta appaltraaice dichciar edoin nonpU accettare rec