Chiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di responsabilità che -tutto ben considerato- valuta nella misura di un mezzo a carico di ognuno. 8. In prima sede, il convenuto non ha contestato l’ammontare del danno se non relativamente alla somma di fr. 250.-, concernente il noleggio di un veicolo sostitutivo. La posta del danno è adeguatamente provata dal giustificativo doc. D, mentre la contestazione sulla necessità del nolo non appare rilevante nella fattispecie.