Chi gode della precedenza è infatti ostacolato nella sua marcia già per il solo fatto di dover modificare bruscamente il suo modo di guida, ad esempio dovendo frenare bruscamente o modificare la sua linea di corsa (DTF 114 IV 146). Quindi, anche ammettendo che il convenuto abbia perso il controllo del motociclo prima della collisione, bisogna necessariamente concludere che ciò è la conseguenza della manovra di svolta posta in atto dall’istante. Chiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv.