Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza del convenuto. Poco importa ai fini della verifica della colpevolezza dell’istante, il fatto che il suo veicolo fosse fermo e che la collisione sia avvenuta dopo che il motociclo del convenuto aveva effettuato una “strisciata” sull’asfalto. Chi gode della precedenza è infatti ostacolato nella sua marcia già per il solo fatto di dover modificare bruscamente il suo modo di guida, ad esempio dovendo frenare bruscamente o modificare la sua linea di corsa (DTF 114 IV 146).