In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di preselezione (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36). Nel caso concreto l’istante, per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi doveri di prudenza, eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza del convenuto.