La conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente al convenuto senza tenere conto dell’infrazione commessa dall’istante e di cui si dirà in seguito, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato -sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso istante- che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia del convenuto, avrebbe dovuto altresì rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC.