Ciò nondimeno, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità del convenuto non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso l’istante. In altre parole, la velocità del convenuto non ha - da sola - causato l’incidente, rispettivamente il danno fatto valere dall’istante. La conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente al convenuto senza tenere conto dell’infrazione commessa dall’istante e di cui si dirà in seguito, non può essere condivisa.