Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del motociclista, in particolare nella velocità inadeguata con la quale circolava e che ha determinato la perdita di padronanza del veicolo, conseguentemente la collisione. 6. Il conducente deve adattare la velocità alle circostanze della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCS), di modo da potersi fermare nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC). Nel caso di specie è incontestato che il convenuto circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia).