Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC). Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del motociclista, in particolare nella velocità inadeguata con la quale circolava e che ha determinato la perdita di padronanza del veicolo, conseguentemente la collisione.