Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS). Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa;