{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-11_1996-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10760&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df09f9447a0683a5f048612a4d4ac915"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:33", "Checksum": "2531d814d0a75b747b8b57a61d13e889", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Il conducente deve adattare la velocità alle circostanze della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCS), di modo da potersi fermare nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).\nNel caso di specie è incontestato che il convenuto circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia).\nCiò nondimeno, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità del convenuto non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso l’istante. In altre parole, la velocità del convenuto non ha - da sola - causato l’incidente, rispettivamente il danno fatto valere dall’istante.\nLa conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente al convenuto senza tenere conto dell’infrazione commessa dall’istante e di cui si dirà in seguito, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato -sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso istante- che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia del convenuto, avrebbe dovuto altresì rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione l’infrazione commessa dall’istante, il giudice di prime cure, oltre a non aver risposto ai rimproveri che il convenuto ha mosso all’istante, ha manifestamente applicato in modo errato il diritto sostanziale: da qui l’esistenza del motivo di cassazione invocato dal ricorrente.\n7. Chi si mette in preselezione non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso (art. 13 cpv. 2 ONC), alla quale deve concedere la precedenza (art. 36 cpv. 3 LCS).\nGiacché è debitore della precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve controllare in modo rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso inverso, ritenuto che il conducente prioritario non deve essere costretto a modificare improvvisamente la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo a causa di un non prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di marcia. In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di preselezione (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).\nNel caso concreto l’istante, per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi doveri di prudenza, eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza del convenuto. Poco importa ai fini della verifica della colpevolezza dell’istante, il fatto che il suo veicolo fosse fermo e che la collisione sia avvenuta dopo che il motociclo del convenuto aveva effettuato una “strisciata” sull’asfalto. Chi gode della precedenza è infatti ostacolato nella sua marcia già per il solo fatto di dover modificare bruscamente il suo modo di guida, ad esempio dovendo frenare bruscamente o modificare la sua linea di corsa (DTF 114 IV 146). Quindi, anche ammettendo che il convenuto abbia perso il controllo del motociclo prima della collisione, bisogna necessariamente concludere che ciò è la conseguenza della manovra di svolta posta in atto dall’istante.\nChiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di responsabilità che -tutto ben considerato- valuta nella misura di un mezzo a carico di ognuno.\n8. In prima sede, il convenuto non ha contestato l’ammontare del danno se non relativamente alla somma di fr. 250.-, concernente il noleggio di un veicolo sostitutivo. La posta del danno è adeguatamente provata dal giustificativo doc. D, mentre la contestazione sulla necessità del nolo non appare rilevante nella fattispecie.\n9. Tassa e spese di giustizia per la prima e seconda sede, seguono la soccombenza parziale di entrambe le parti (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.\nDi\nconseguenza la sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna\nè annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ la somma di fr. 1’052.25.- oltre interessi del 5% dal 2 marzo 1994.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 200.-, già anticipate dall’istante, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto. Compensate le ripetibili.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\nsono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura delle giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}