{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-11_1996-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10760&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df09f9447a0683a5f048612a4d4ac915"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:33", "Checksum": "2531d814d0a75b747b8b57a61d13e889", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 ottobre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2’104.50 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto il 2 marzo 1994 in territorio di __________, su Via __________, tra il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________ e, e il motociclo condotto da __________.\nCon istanza 3 febbraio 1995 __________ ha convenuto in causa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’104.50 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.\nSulla dinamica dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti. L’istante osserva che, giunto ad una cinquantina di metri prima del numero civico __________ di Via __________ al quale intendeva accedere attraversando la corsia di contromano, esponeva l’indicatore di direzione sinistro e si spostava verso il centro della carreggiata arrestandosi circa un metro oltre la mezzeria, senza però con ciò ostacolare il passaggio dei veicoli provenienti in senso opposto.\nA suo dire la collisione sarebbe da ascrivere al modo di guida del motociclista __________ il quale, a causa della velocità inadeguata, perdeva la padronanza del proprio mezzo. Dal canto suo quest’ultimo addebita la causa della collisione alla manovra di svolta posta in atto dal conducente __________ il quale, noncurante della scarsa visuale di cui egli godeva nonché contravvenendo alle norme sul diritto di precedenza, invadeva la sua corsia di marcia.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di entrambi i protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del motociclista __________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di precedenza, ha circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha impedito di evitare la collisione con l’istante. A quest’ultimo, nonostante la parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il pretore ha quindi accolto l’istanza ponendo a carico del convenuto il pagamento dei danni fatti valere dall’istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare le disposizioni della LCS che regolano il comportamento che deve assumere colui che intende svoltare a sinistra, che l’istante ha manifestamente disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così la collisione.\nCon scritto 29 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS).\nIl diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).\nSulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del motociclista, in particolare nella velocità inadeguata con la quale circolava e che ha determinato la perdita di padronanza del veicolo, conseguentemente la collisione."}