Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato -con particolare riferimento alla valutazione delle prove da parte del primo giudice- deve essere respinto con il carico delle spese e della tassa di giustizia secondo la soccombenza, senza che ciò comporti la dichiarazione di temerarietà dello stesso, non ricorrendo i presupposti dell’art. 152 CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 170.- b) spese fr.