Trattasi infatti di una perizia che deve essere valutata alla stregua di una qualsiasi affermazione di parte e che come tale necessiterebbe di essere suffragata da altre emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 e 15 ad art. 90), ciò che qui non è dato. Pure irrilevanti sono le dichiarazioni che gli agenti di polizia, intervenuti sul luogo dell’incidente avrebbero reso alla compagnia di assicurazioni dell’istante (doc. G), sia perchè non si tratta di dichiarazioni rese direttamente dagli agenti, sia perchè questi non hanno assistito all’incidente e hanno quindi formulato delle semplici supposizioni sulla dinamica del medesimo, rimaste -in ogni caso- senza riscontri oggettivi. 7.