Ma, al di là di questa inequivocabile contraddizione, non può essere rimproverato al pretore di aver considerato che -nel loro complesso- le risultanze istruttorie non comprovano la colpa del convenuto nel verificarsi dell’incidente. A prescindere dalla carenza di una chiara descrizione dei luoghi e delle circostanze in cui esso è avvenuto (non individuabile né negli atti di causa né nel verbale di sopralluogo), i __________, __________, __________ e __________ -tutti colleghi di lavoro dell’istante e di suo marito- ammettono di aver discusso fra loro la fattispecie e di averne parlato con il signor __________ al fine di allestire le loro precedenti dichiarazioni scritte (doc.