{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-119_1997-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10750&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "288ee8c35fd43b258f75bf4f1470b1f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.04.1997 16.1996.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:11", "Checksum": "45c560ca0ec6dc3d4f63e420807c3e10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.04.1997 16.1996.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.\nIn quest’ottica, la conclusione del pretore secondo la quale l’istante non ha fornito la prova della colpevolezza di controparte, non è arbitraria.\nConfrontato a deposizioni testimoniali tra loro discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste testimonianze debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90), ciò che non gli impedisce evidentemente di distanziarsi da entrambe qualora, come in concreto, nessuna di queste versioni sia suffragata da ulteriori riscontri probatori. In altre parole, il fatto per il pretore di non aver ritenuto determinanti di fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente le versioni dei\nquattro testi proposti dall’istante e secondo i quali il veicolo del convenuto avrebbe urtato in retromarcia quello dell’istante fermo, non può essere censurato poichè questa versione, ancorchè univoca, è esattamente contraria a quella fornita dal __________. Ma, al di là di questa inequivocabile contraddizione, non può essere rimproverato al pretore di aver considerato che -nel loro complesso- le risultanze istruttorie non comprovano la colpa del convenuto nel verificarsi dell’incidente. A prescindere dalla carenza di una chiara descrizione dei luoghi e delle circostanze in cui esso è avvenuto (non individuabile né negli atti di causa né nel verbale di sopralluogo), i __________, __________, __________ e __________ -tutti colleghi di lavoro dell’istante e di suo marito- ammettono di aver discusso fra loro la fattispecie e di averne parlato con il signor __________ al fine di allestire le loro precedenti dichiarazioni scritte (doc. B e S), ciò che non esclude l’eventualità di una reciproca influenza, anche involontaria, sul contenuto della testimonianza. D’altra parte essi non ricordano il segnale acustico che l’istante sostiene di aver azionato nel tentativo di arrestare la retromarcia di controparte. Essi poi testimoniano con sicurezza che il veicolo dell’istante fosse fermo, mentre le loro precedenti dichiarazioni scritte potrebbero essere intese diversamente: (punto 2) “La Golf stava entrando __________; l’ Audi era ferma e....” (questionario __________); “Il conducente dell’Audi è indietreggiato proprio nel momento in cui la Golf stava imboccando...” (questionario __________); “... la Golf che intendeva entrare al __________passando dietro l’Audi” (questionario __________) (doc. B).\nDi nessun conforto alla tesi di parte istante sono le ulteriori prove dalla stessa indicate, in particolare la perizia dell’ing. __________ (doc. R). Trattasi infatti di una perizia che deve essere valutata alla stregua di una qualsiasi affermazione di parte e che come tale necessiterebbe di essere suffragata da altre emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 e 15 ad art. 90), ciò che qui non è dato.\nPure irrilevanti sono le dichiarazioni che gli agenti di polizia, intervenuti sul luogo dell’incidente avrebbero reso alla compagnia di assicurazioni dell’istante (doc. G), sia perchè non si tratta di dichiarazioni rese direttamente dagli agenti, sia perchè questi non hanno assistito all’incidente e hanno quindi formulato delle semplici supposizioni sulla dinamica del medesimo, rimaste -in ogni caso- senza riscontri oggettivi.\n7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato -con particolare riferimento alla valutazione delle prove da parte del primo giudice- deve essere respinto con il carico delle spese e della tassa di giustizia secondo la soccombenza, senza che ciò comporti la dichiarazione di temerarietà dello stesso, non ricorrendo i presupposti dell’art. 152 CPC.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 170.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 220-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}