{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-119_1997-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10750&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "288ee8c35fd43b258f75bf4f1470b1f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.04.1997 16.1996.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:11", "Checksum": "45c560ca0ec6dc3d4f63e420807c3e10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.04.1997 16.1996.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 9 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ e __________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha pure respinto la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti e tendente al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di Lugano, all’altezza dell’albergo __________, in data 10 novembre 1994. Nella collisione sono rimasti coinvolti il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, assicurato per la RC presso la __________.\nCon istanza 26 aprile 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori, corrispondenti al danno subito a seguito della collisione.\nSulla dinamica dell’incidente le versioni fornite dalle parti sono discordanti: l‘istante sostiene che mentre si stava immettendo nell’entrata __________, è stata urtata dal veicolo guidato da __________ che ha intrapreso una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo proveniente da tergo, manovra che ella non è riuscita ad impedire nonostante l’utilizzo dell’avvisatore acustico. Dal canto suo __________ contesta qualsiasi responsabilità e addebita la causa dell’incidente alla disattenzione dell’istante la quale, intenta a cercare un posteggio, non si è accorta del suo veicolo fermo -pure in attesa di trovare un posteggio- investendolo.\nI convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’istante, solidalmente con la sua compagnia di __________, al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori, pari al danno subito a seguito dell’urto.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali che hanno fornito versioni diametralmente opposte circa la posizione dei veicoli al momento dell’urto, ossia quale fosse quello fermo e quale in movimento, senza che queste versioni siano state sostanziate da ulteriori elementi probatori così da permettere di dar maggior credito all’una invece che all’altra, ha ritenuto non provata la dinamica dell’incidente. Di conseguenza, mancando la prova della colpevolezza di un conducente piuttosto che dell’altro, egli ha respinto tanto l’istanza quanto la domanda riconvenzionale.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nLa ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto quanto emerso in modo univoco e concorde dalle deposizioni dei quattro testi da lei indicati, che hanno assistito\nalla collisione e che hanno evidenziato la responsabilità del convenuto, il quale ha intrapreso una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo fermo a tergo, ciò che è pure confermato dalla perizia allestita dall’ing. __________ e dalle deposizioni degli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente, prova quest’ultima che il pretore non ha neppure considerato.\nCon osservazioni 23 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte.\nSulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal coprotagonista, ossia nel fatto per quest’ultimo di aver intrapreso una manovra di retromarcia senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo fermo a tergo."}