che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve pertanto essere respinto con il carico alla parte soccombente delle tasse e spese di giustizia (art. 148 CPC); che al resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 24 ottobre 1996 quale allegato di osservazioni al ricorso, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 1996 __________ è respinto 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3.