che secondo l’art. 294 cpv 2 CPC è infatti durante l’udienza di discussione dell’istanza che le parti espongono i fatti e le loro ragioni, producendo nel contempo i documenti a sostegno delle loro allegazioni e contestazioni; che quindi, non assumendo i documenti prodotti dal convenuto in sede di dibattimento finale, il primo giudice si è attenuto al disposto di legge sopra menzionato, mentre una diversa soluzione non sarebbe stata ipotizzabile poichè l’art. 101 CPC vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;