Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'istante sui beni sequestrati non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie, alle quali la convenuta si è peraltro limitata a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza evidenziare nessun titolo di cassazione. Ne discende la reiezione del ricorso con il carico alla parte soccombente delle tasse, spese e ripetibili (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 1996 di Comunione dei comproprietari del Condominio __________ è respinto.