200'000.-, ossia per un importo molto vicino a quello pagato per i beni controversi. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, poiché per il trasferimento di proprietà di un bene mobile non è necessaria una forma particolare (art. 714 CC), non vi era motivo per le parti di dover menzionare la vendita dell'arredo nell’atto notarile e tantomeno era necessaria, e comunque non indispensabile, la produzione di una fattura o della relativa ricevuta di pagamento, essendo a tal fine sufficiente l'accordo anche tacito delle parti e il successivo trasferimento del possesso, di fatto avvenuto mediante consegna dell'appartamento e delle cose in esso contenute all'acquirente..