D), il cui contenuto è stato dallo stesso ribadito dinanzi al primo giudice. A proposito di queste dichiarazioni rese dal debitore della convenuta, è indubitabile un suo interesse all’esito della lite; esso non basta tuttavia per concludere alla loro irrilevanza probatoria: spetta infatti al giudice valutare secondo il suo libero potere di apprezzamento (art. 90 CPC) la portata di simili dichiarazioni, dalle quali in concreto egli non si è distanziato in quanto suffragate da un ulteriore indizio che è la conclusione da parte dell'istante di un’assicurazione mobilio domestico per un valore di fr. 200'000.-, ossia per un importo molto vicino a quello pagato per i beni controversi.