{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-117_1997-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10736&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "103abfdcaf3ea61ef085f0bace5e5e69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.04.1997 16.1996.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:30", "Checksum": "1863b3624a80448e47038fb9d6d4bc57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.04.1997 16.1996.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’onere della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante (Gilliéron, op.cit., pag. 211; Rep 1982 204).\nNel caso di specie, oggetto di controversia è la questione di sapere se l'istante abbia fornito sufficienti elementi atti a comprovare il suo diritto di proprietà sui beni che al momento del sequestro si trovavano nel suo appartamento ma nella sfera di possesso immediata di un terzo, debitore della parte che ha richiesto il sequestro.\nPoichè è pacifico che al momento determinante -ossia quello del sequestro- il debitore __________ era il possessore diretto dei beni oggetto di rivendicazione in quanto abitava nell'appartamento dell'istante, è irrilevante il fatto di sapere a che titolo questi occupasse l'appartamento e con quale frequenza. A questo proposito, a prescindere dall'improponibilità in questa sede ricorsuale delle allegazioni delle parti in merito all'effettivo domicilio e luogo di dimora di __________ (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi della convenuta secondo la quale questi occuperebbe durevolmente e da diversi anni l'apparta-mento dell'istante sulla base di un contratto di locazione, non ha trovato alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e può quindi essere disattesa.\nCome correttamente rilevato dal primo giudice, la presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402). Nella fattispecie, a comprova del suo diritto di proprietà sui beni sequestrati, l'istante ha allegato le seguenti circostanze:\nche il sequestro è avvenuto nell'apparta-mento da lei acquistato da __________ con atto notarile 2 marzo 1993 (doc. C), appartamento al possesso del quale ella non ha mai rinunciato avendolo semplicemente messo a disposizione durante le sue assenze (Steinauer, in FJS 643 pag. 3);\nche l'acquisto dell’arredo al prezzo di fr. 230'000.-, è confermato dal venditore __________ nelle sue dichiarazioni scritte del 29 febbraio 1996 (doc. G) e 20 marzo 1996 (doc. D), il cui contenuto è stato dallo stesso ribadito dinanzi al primo giudice. A proposito di queste dichiarazioni rese dal debitore della convenuta, è indubitabile un suo interesse all’esito della lite; esso non basta tuttavia per concludere alla loro irrilevanza probatoria: spetta infatti al giudice valutare secondo il suo libero potere di apprezzamento (art. 90 CPC) la portata di simili dichiarazioni, dalle quali in concreto egli non si è distanziato in quanto suffragate da un ulteriore indizio che è la conclusione da parte dell'istante di un’assicurazione mobilio domestico per un valore di fr. 200'000.-, ossia per un importo molto vicino a quello pagato per i beni controversi.\nContrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, poiché per il trasferimento di proprietà di un bene mobile non è necessaria una forma particolare (art. 714 CC), non vi era motivo per le parti di dover menzionare la vendita dell'arredo nell’atto notarile e tantomeno era necessaria, e comunque non indispensabile, la produzione di una fattura o della relativa ricevuta di pagamento, essendo a tal fine sufficiente l'accordo anche tacito delle parti e il successivo trasferimento del possesso, di fatto avvenuto mediante consegna dell'appartamento e delle cose in esso contenute all'acquirente..\nAlla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'istante sui beni sequestrati non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie, alle quali la convenuta si è peraltro limitata a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza evidenziare nessun titolo di cassazione.\nNe discende la reiezione del ricorso con il carico alla parte soccombente delle tasse, spese e ripetibili (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 18 settembre 1996 di Comunione dei comproprietari del Condominio __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 350.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________ l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}