{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-117_1997-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10736&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "103abfdcaf3ea61ef085f0bace5e5e69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.04.1997 16.1996.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:30", "Checksum": "1863b3624a80448e47038fb9d6d4bc57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.04.1997 16.1996.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n0composta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1996 presentato nella forma dell’appello da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 6 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1996 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni\noggetto del sequestro no. __________eseguito dall’UEF di Locarno, domanda accolta\ndal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 28 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha eseguito presso l’appartamento di proprietà di __________ ad __________ -in quel momento occupato dal precedente proprietario __________ - il sequestro di vari oggetti per un valore stimato dallo stesso UEF di fr. 4'360.- (doc. A). Il sequestro è stato richiesto della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ di __________, creditrice nei confronti di __________ dell’importo di fr. 8’398.80 per spese condominiali da questi lasciate insolute (doc. A).\nCon istanza 28 marzo 1996, ossia nel termine fissatogli dall’UEF di Locarno, __________ ha promosso nei confronti della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ un’azione giudiziaria ex art. 107 LEF con la quale ha rivendicato il suo diritto di proprietà su tutti i beni, mobilio e oggetti vari, menzionati nel verbale di sequestro no. __________A comprova del suo diritto di proprietà l'istante ha sostenuto di aver regolarmente acquistato da __________ , oltre alla quota di PPP n. __________del fondo base __________ __________ (doc. C), anche il mobilio che si trovava al suo interno, per un prezzo complessivo di fr. 230'000.-, mobilio che ha inoltre assicurato per fr. 200’000.- (doc. E).\nAl contradditorio la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'avvenuto trapasso di proprietà dei beni che si trovavano nell’appartamento di __________ all’istante, poichè se effettivamente ci fosse stato, sarebbe stato menzionato nell’atto di compravendita o comunque provato mediante produzione di una fattura o della relativa ricevuta di pagamento. A mente della convenuta neppure il richiamo alla polizza di assicurazione mobilio domestico (doc. E) costituisce una prova della proprietà dell’istante sui beni sequestrati, originariamente di __________ e rimasti di sua proprietà anche dopo la vendita dell’appartamento, nel quale egli ha peraltro continuato a vivere in qualità di conduttore.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni sottoscritte da __________ (doc. D e G) e della sua deposizione testimoniale, nonchè del certificato di assicurazione stipulato dall'istante per un importo corrispondente a quanto questa sostiene di aver pagato per i beni controversi (doc. E), ha concluso all'esistenza di sufficienti e concomitanti indizi circa il diritto di proprietà di quest'ultima sui beni rivendicati. Il pretore ha quindi accolto l'istanza riconoscendo a __________ il diritto di proprietà su quanto sequestrato presso la sua abitazione.\n3. Il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 1996 del presidente di questa Camera, deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, dovendosi ritenere quale valore di causa quello attribuito dall’UEF di Locarno ai beni sequestrati (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 215). La Comunione dei comproprietari del Condominio __________ validamente autorizzata a stare in lite, postula l'annullamento del predetto giudizio rimproverando in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze isruttorie, in particolare per aver concluso alla prova da parte dell’istante del suo diritto di proprietà sui beni che al momento del sequestro si trovavano in possesso del debitore __________, che ne è presunto proprietario in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC.\nCon osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro, se i beni sequestrati sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107 cpv. 5 LEF)."}