. Per i quali motivi, richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 17 settembre 1996 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto l’importo di fr. 220.- quale indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà ad __________ fr.