che quindi, il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa; che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv 2 CPC;