cit., § 20). che nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione in Rep 1989 p. 330); che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;