che alla resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 8 ottobre 1996 quale allegato di osservazioni al ricorso, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria