Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza __________ __________l è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 6’620.50 oltre interessi del 5 % a far tempo dal 20 febbraio 1993. 2. E’ rigettata in via definitiva, per lo stesso importo, l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di Lugano. 3. La tassa di giustizia di fr.