Per quanto attiene agli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 20 febbraio 1993, data per la quale la convenuta è stata formalmente messa in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1 CO). 8. Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC). Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.