600.- riconosciuto dalla convenuta non susisstendo per la differenza rivendicata la prova delle pattuizioni intervenute tra le parti. In particolare il primo giudice non ha ritenuto dimostrato l’accordo in merito alla revisione e riparazione degli aggregati che non fosse già compreso nel contratto iniziale per il quale la ditta istante aveva indicato un costo massimo di fr. 6’000.-. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.