{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-114_1997-04-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10729&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0d2c3f5a4631889b5a69ee3b6b884132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:40", "Checksum": "af5aff1c86953a147fa335b07182367e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAl momento della conclusione del contratto di appalto le parti si sono accordate su un costo approssimativo dell’opera, per un importo massimo di fr. 6’000.- sul quale non vi è stata contestazione tant’è che la convenuta lo ha debitamente soluto, ancorchè nella forma dell’acconto. Simile pattuizione può essere assimilata al caso della fissazione di una mercede a corpo (art. 373 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 1036 e 1037), nel quale l'appaltatore è di regola vincolato all'importo pattuito, salvo il caso in cui sia nel frattempo intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto. L’onere della prova circa il successivo accordo delle parti in merito a modifiche del contratto, nonchè i maggiori costi che ne derivano, incombe all'appaltatore (Gauch, op.cit., n. 905 e 906).\nLa conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe provato quest’intervenuto cambiamento del contenuto iniziale del contratto, nel senso di un’estensione dei lavori appaltati anche alla revisione degli aggregati, non compresi nella mercede di fr. 6’000.-, è difforme rispetto alle risultanze istruttorie.\nDalle stesse è infatti emerso che:\n- Il preventivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in sede di contraddittorio, è stato dalla stessa richiesto telefonicamente all’istante prima della consegna del motore e non dopo il suo smontaggio e verifica del difetto (cfr. teste __________);\n- l’istante allestisce i propri preventivi in base a quanto necessario alla sola revisione del motore esclusi gli aggregati che non è in grado di riparare e per i quali si rivolge ad altre ditte, nel caso concreto alla ditta __________ di __________ e __________ di __________ (__________e __________);\n- prima di procedere alla revisione degli aggregati, l’istante ha avvisato telefonicamente la convenuta della necessità di effettuare quest’intervento, indicando pure che “turbo, pompa e iniettori erano da fare” (__________);\n- la ditta convenuta non ha richiesto nessun preventivo per la revisione degli aggregati poichè necessitava al più presto del motore (__________);\n- la revisione degli aggregati costituisce un intervento necessario nell’ambito di una revisione generale del motore (__________).\nQueste emergenze processuali, in particolare il fatto che il preventivo è stato comunicato alla convenuta prima della consegna del motore all’istante e che solo in una successiva comunicazione è stata evidenziata la necessità di procedere alla revisione degli aggregati -comunicazione che non sarebbe stata necessaria se effettivamente nel costo di fr. 6’000.- era compreso pure quest’intervento- permettono di concludere al benfondato della tesi dell’istante circa l’accordo delle parti in merito all’esecuzione di opere supplementari non comprese nella mercede pattuita di fr. 6’000.-. Accettando l’esecuzione del lavoro senza chiedere un’indicazione del possibile costo, la convenuta ha in sostanza optato per il pagamento di una mercede da calcolarsi in funzione del suo valore (art. 374 CO).\nIrrilevante a questo proposito è l’argomentazione della convenuta secondo la quale il contestato accordo per la revisione degli aggregati non sarebbe stato dato da persona legittimata a vincolare la società: trattasi infatti di una questione interna, peraltro non comprovata, non opponibile all’istante che non aveva motivo di dubitare della legittimazione del rappresentante o dipendente della convenuta.\nAltrettanto irrilevante è il solo fatto per la ditta istante di aver ordinato a __________ un turbo già revisionato in sostituzione di quello difettoso il giorno stesso in cui gli è stato consegnato il motore (sentenza p. 4). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, da questa circostanza non può infatti essere dedotto che nella mercede iniziale fosse pure compreso quest’intervento poiché della necessità del medesimo l’istante si è accorta solo in un secondo tempo, ossia dopo aver visionato il motore e avere riscontrato un difetto nel turbo (che in determinati casi l’istante può accertare senza l’ausilio di una ditta specializzata: __________), del quale ha dato comunicazione alla convenuta per il tramite del suo dipendente __________ (__________) verosimilmente il giorno stesso della consegna del motore.\n6. Poichè la convenuta non ha in sostanza messo in dubbio la necessità dell’effettuazione dei lavori di revisione degli aggregati ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso alla loro esecuzione, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni dell’istante comprovate dalle fatture agli atti, per un importo complessivo di fr. 12’620.50 (doc A, B , D, 3,4,7,8, 9, 10 e 11). In merito all’ammontare della pretesa dell’istante, con particolare riferimento al costo della revisione degli aggregati, la convenuta non può prevalersi della maggiore economicità della ditta _________ non essendovi nessuna prova che i pezzi fatturati dalla ditta __________ siano gli stessi di quelli per i quali la ditta __________ avrebbe fatturato fr. 4’051.50 anzichè i pretesi fr. 6’215.60.\n7. Per quanto attiene agli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 20 febbraio 1993, data per la quale la convenuta è stata formalmente messa in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1 CO).\n8. Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).\nAccogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 __________ è accolto."}