{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-114_1997-04-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10729&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0d2c3f5a4631889b5a69ee3b6b884132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:40", "Checksum": "af5aff1c86953a147fa335b07182367e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.1997 16.1996.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 luglio 1993 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'620.50 oltre accessori nonchè il\nrigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell'UE di Lugano,\ndomande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5%\ndal 6 agosto 1992,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 18 maggio 1992 la ditta __________ si è rivolta all’officina meccanica __________ incaricandola della riparazione e revisione del motore __________ di una scavatrice Maxima TB 36 di sua proprietà. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha emesso tre fatture (doc. A, B e C) per un importo complessivo di fr. 12’620.50 sul quale la committente ha versato unicamente fr. 6’000.- rifiutando di versare la differenza poiché superiore alla mercede preventivata per un costo massimo di fr. 6’000.- relativamente alla revisione del motore, compresi gli aggregati.\nCon istanza 22 luglio 1993 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna al pagamento di fr. 6’620.50 a saldo delle proprie prestazioni sulla qualità delle quali il committente non aveva peraltro espresso nessuna lamentela. L’istante ha osservato che il costo approsimativo da lei indicato tra i 4’000.- e i 6’000.- franchi, si riferiva unicamente al lavoro di revisione del motore, mentre per la revisione degli aggregati, intervento sulla necessità del quale ci si è potuti accorgere solo dopo aver smontato il motore, la ditta convenuta non aveva chiesto alcun preventivo, essendosi limitata a ordinare il lavoro poichè necessitava con una certa urgenza della scavatrice.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che al momento della consegna del motore alla ditta istante per le necessarie riparazioni, quest’ultima, dopo aver smontato il motore e verificato il difetto, ha quantificato tra i 4’000.- e 6’000.- franchi il costo della riparazione, intesa quale revisione e messa a punto del motore compresi gli aggregati. Per questi motivi, non essendovi stata nessuna pattuizione su una maggiorazione della mercede e tantomeno sul conferimento dei lavori di revisione degli aggregati a terze ditte, la convenuta ha riconosciuto all’istante una maggiorazione del preventivo del 10%, ossia un ulteriore importo di fr. 600.-.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 600.- riconosciuto dalla convenuta non susisstendo per la differenza rivendicata la prova delle pattuizioni intervenute tra le parti. In particolare il primo giudice non ha ritenuto dimostrato l’accordo in merito alla revisione e riparazione degli aggregati che non fosse già compreso nel contratto iniziale per il quale la ditta istante aveva indicato un costo massimo di fr. 6’000.-.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provato l’accordo delle parti in merito all’estensione del contratto di appalto alla revisione degli aggregati, intervento non compreso nella mercede inizialmente pattuita e relativa alla sola revisione del motore.\nCon osservazioni 17 ottobre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se nella mercede inizialmente pattuita tra le parti fossero o meno comprese le prestazioni dell’istante per la revisione e la riparazione degli aggregati del motore."}