Secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. d) della Convenzione, che le parti riconoscono applicabile alla fattispecie e che tra le stesse assume carattere normativo equiparabile a una norma di diritto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 6 ad art. 356 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, 196), ogni lavoratore interessato deve aver comunicato il proprio assenso in forma scritta “per eventuali accertamenti”.