A mente della convenuta il fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto, percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la richiesta del loro consenso scritto. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che la convenuta, pur non avendo ottenuto il consenso scritto del lavoratore all’introduzione dell’orario ridotto, gli ha nondimeno garantito l’ottenimento delle indennità di disoccupazione così come stabilito all’art 14 della Convenzione, da qui l’inapplicabilità della sanzione prevista all’art. 15 cpv. 2 della Convenzione.