{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-111_1997-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10721&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0687c2788eb2ce72263c82bbcf96c31b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.1997 16.1996.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:38", "Checksum": "6f8e72ab8a34dd16b68c3ffe0f11ef4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.1997 16.1996.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 febbraio 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 19 agosto 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 1° aprile 1996 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’495.25 oltre accessori a titolo di\npretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La __________ è un’impresa di costruzioni presso la quale __________ ha iniziato a lavorare nel 1989. Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM).\nNel 1995 __________ ha introdotto quattro diversi periodi di lavoro a orario ridotto che hanno interessato diversi operai, tra i quali __________. Quest’ultimo, lamentando il mancato ossequio da parte della sua datrice di lavoro delle disposizioni contenute nella Convenzione addizionale “Partecipazione nell’edilizia principale” (in seguito: Convenzione) che regolano l’intoduzione dell’orario di lavoro ridotto, ha chiesto -con istanza 1°aprile 1996- che __________ fosse condannata a versargli fr. 1’495.25, importo corrispondente alla differenza tra l’indennità percepita durante il periodo in cui vigeva il regime a orario ridotto (80% del salario) e quanto di sua spettanza in virtù del contratto.\nLa convenuta, pur ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si é opposta alla pretesa avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili erano tali da giustificare la pretesa avversaria. A mente della convenuta il fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto, percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la richiesta del loro consenso scritto.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che la convenuta, pur non avendo ottenuto il consenso scritto del lavoratore all’introduzione dell’orario ridotto, gli ha nondimeno garantito l’ottenimento delle indennità di disoccupazione così come stabilito all’art 14 della Convenzione, da qui l’inapplicabilità della sanzione prevista all’art. 15 cpv. 2 della Convenzione.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il CNM in particolare l’art. 15 cpv. 2 della Convenzione che sanziona il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle premesse che regolano l’introduzione dell’orario ridotto, tra le quali quella dell’ottenimento del consenso scritto del lavoratore.\nCon osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Preliminarmente va rilevato che in data 6 dicembre 1996 il pretore del distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento di __________, la cui nuova ragione sociale è ora “__________ in fallimento” (FUC __________).\nPoichè la causa che oppone le parti è regolata dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro che rinvia alle norme della procedura accelerata (art. 418 CPC), la stessa rientra nei casi urgenti per i quali l’art. 207 cpv.1 LEF non impone la sospensione (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, n. 1 ad art. 207).\n5. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione si evincono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5), ciò che è sicuramente il caso in concreto, il ricorrente prevalendosi di un’errata applicazione del norme del CNM da parte del primo giudice.\n6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n7. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere quali siano le conseguenze del mancato ottenimento da parte della datrice di lavoro del consenso scritto del lavoratore all’intro-duzione dell’orario di lavoro ridotto."}