La convenuta, pur ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si é opposta alla pretesa avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili erano tali da giustificare la pretesa avversaria. A mente della convenuta il fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto, percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la richiesta del loro consenso scritto. 2.