Convenzione) che regolano l’intoduzione dell’orario di lavoro ridotto, ha chiesto -con istanza 1°aprile 1996- che __________ fosse condannata a versargli fr. 1’598.99 importo corrispondente alla differenza tra l’indennità percepita durante il periodo in cui vigeva il regime a orario ridotto (80% del salario) e quanto di sua spettanza in virtù del contratto. La convenuta, pur ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si é opposta alla pretesa avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili erano tali da giustificare la pretesa avversaria.